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Proposta di modifica n. 19.17 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

All'articolo 19, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

        Â«5-bis. Al fine di consentire un tempestivo pagamento di quanto previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione.».