Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l'accesso al personale medico e sanitario al Servizio sanitario nazionale)

        1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica. Le graduatorie degli idonei ai concorsi in scadenza al 31 luglio 2020, vengono prorogate fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e possono essere rinnovati nei limiti e nell'ambito dell'emergenza, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

        2. Al fine fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono utilizzare personale sanitario infermieristico pediatrico nei reparti di terapia dedicati all'emergenza COVID-19 delle strutture sanitarie maggiormente in difficoltà, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

        3. A decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, è fatto obbligo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano di adempiere all'obbligazione assicurativa di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, relativamente al personale esercente la professione sanitaria nonché ai medici specializzandi assunti per prestare attività clinico assistenziale necessari alla prevenzione e limitazione della diffusione del COVID-19.

        4. Al comma 11-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2020''.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».