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Proposta di modifica n. 98.2 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 98.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

        Â«2-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di supportare la ripresa delle attività commerciali che operano nel settore della produzione e della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata, limitatamente all'anno 2020, di ulteriori 2 milioni di euro.

        3-ter. Al credito d'imposta relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2-bis possono accedere anche i piccoli e medi editori, ovvero i marchi editoriali indipendenti che hanno dichiarato un fatturato netto fino a 13 milioni di euro nel 2019.

        2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle librerie e della piccola e media editoria».