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Proposta di modifica n. 23.2 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 15/10/18

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.