Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 21.2 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Approvato
argomenti:    

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.

nuova formulazione del 17/10/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.