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Proposta di modifica n. 18.6 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato (Id. em. 18.4, 18.5)

testo emendamento del 15/10/18

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi sulle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.