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Articolo aggiuntivo n. 1.0.3 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

        1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, commi 271 e 859, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'incremento andrà indirizzato prioritariamente alle seguenti tipologie di specializzazioni ritenute strategiche per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Medicina d'emergenza-urgenza, Malattie Infettive e Tropicali, Malattie dell'apparato respiratorio, Igiene e Medicina Preventiva, Medicina di comunità e delle cure primarie, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radiodiagnostica.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2020, 100 milioni di euro nell'anno 2021, 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».