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Articolo aggiuntivo n. 93.0.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 93.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

        1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

         2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:

            a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);

            b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);

            c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00);

            d) trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);

            e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);

            f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1)

            g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);

            h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);

            i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale ( codice ATECO: 53.20.00);

            j) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose».