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Proposta di modifica n. 46.4 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione delle procedure di licenziamento»;

            b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;

            c) aggiungere, infine, il seguente comma:

        Â«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia proceduto al recesso del contratto dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del presente decreto dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro».