presentato il 01/04/2020 in Assemblea del Senato da Gaetano QUAGLIARIELLO (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 01/04/20
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A».
b) dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)
1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali».