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Proposta di modifica n. 17.3 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        Â«5-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per semplificare e razionalizzare i tempi, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Alle stesse regioni vengono garantite:

            a) le sperimentazioni cliniche sulla base di un unico Comitato etico regionale, appositamente individuato dalle Regioni di cui al presente comma, tra quelli esistenti sul territorio regionale. Sono altresì garantite le valutazioni delle sperimentazioni e la relativa trasmissione al Comitato Etico unico nazionale di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale;

            b) gli usi compassionevoli e gli studi osservazionali sono autorizzati dai Comitati etici territoriali, che continuano a svolgere i compiti loro demandati dalle norme vigenti trasmettendo i relativi pareri sugli stessi usi compassionevoli all'unico Comitato etico regionale di cui alla lettera a) del presente comma che, a sua volta, trasmette i pareri al Comitato Etico unico nazionale di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.».