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Proposta di modifica n. 49.3 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a bis): in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 100 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia è concessa anche alle imprese che occupano più di 250 persone e meno di 499»;

            b) all'articolo 1, alla lettera b) dopo «5 milioni di euro», aggiungere «per le imprese di cui alla lettera a-bis) 10 milioni di euro»;

            c) all'articolo 1, alla lettera c) sostituire: «all'80%» con «al 90%»;

            d) al comma 7, sostituire: «1.500 milioni di euro» con «3.000 milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri previsti pari a 1500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto-legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta «quota 100») è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.