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Proposta di modifica n. 91.4 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 91.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        Â«2-bis. Fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, la ''garanzia provvisoria'' di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla presentazione di una autodichiarazione di impegno alla sottoscrizione della cauzione o fideiussione alla fine dello stato di emergenza.

        2-ter. In caso di sospensione dei cantieri di lavori pubblici a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, è emesso il certificato di pagamento delle lavorazioni effettuate per lo stato di avanzamento dei lavori alla data della sospensione, su specifica richiesta del direttore dei lavori, da adottare entro cinque giorni. Alla ditta esecutrice dei lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui il quadro economico risulti insufficiente a coprire i maggiori oneri, le imprese accedono ai meccanismi di sostegno e di garanzia di cui agli articoli 55, 56 e 57.

        2-quater. In caso di sospensione dei cantieri privati a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, alla ditta esecutrice dei lavori sono liquidati i lavori effettuati fino alla data della sospensione. Alla ditta esecutrice dei lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento.«.

        Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle P MI in materia di Contratti pubblici)

        1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di rinegoziazione dei contratti pubblici, fino al 31.12.2020, le imprese che prestino beni e/o servizi ad enti pubblici o enti equiparati a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto o comunque in ragione di un contratto di fornitura di beni e/o servizi, possono, previa comunicazione scritta alla stazione appaltante, rimodulare il costo unitario del bene o servizio prestato aumentandolo proporzionalmente ad un ricalcolo dei costi fissi unitari formulato sulla base della diminuzione dei suddetti beni e/o servizi rispetto alle previsioni contrattuali.

        2. Ove, a causa delle attuali disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali forniture di beni e/o servizi siano azzerate, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo potranno richiedere alle stazioni appaltanti la rifusione dei soli costi fissi nei medesimi termini e modalità previste dai contratti originari in materia di liquidazione.

        3. Le stazioni appaltanti dovranno esprimere un motivato parere di accettazione o diniego alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro e non oltre 7 giorni. Il diniego e consentito solo per errori di calcolo della comunicazione o per mancanza di legittimazione attiva da parte del soggetto richiedente.

        4. Ai fini della copertura degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 49 comma 6, sono stabilite le modalità per la gestione e l'erogazione degli strumenti economico-finanziari a favore delle PMI in rapporto agli adeguamenti contrattuali, come previsti dal presente decreto.

        5. Alle misure di .sostegno finanziario di cui al l'articolo 56 accedono comunque le imprese esecutrici di appalti pubblici e privati che subiscono il blocco dei cantieri a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ai fini della copertura dei costi durante il periodo di sospensione, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manodopera, di mantenimento della garanzia, di noleggio, di assicurazione.».