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Proposta di modifica n. 78.18 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 78.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        Â«3-bis. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, la parola: ''5.000'', è sostituita dalla seguente: ''10.000'' ovunque ricorra;

            b) al comma 14, lettera a), dopo le parole ''strutture ricettive'', sono inserite le seguenti: ''e delle imprese turistiche'' e le parole: ''di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori'' sono sostituite dalle seguenti: ''che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo'';

            c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

        3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: ''assicurativa e fiscale'' inserire le seguenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione''».