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Articolo aggiuntivo n. 22.0.251 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

        1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono soppressi.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 59 milioni di euro per il 2020, 351 milioni di euro per il 2021, 351 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».