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Articolo aggiuntivo n. 62.0.6 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 62.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

        1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

        2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».