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Proposta di modifica n. 74.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 74.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Apportare le seguenti modificazioni:

        Al comma 1, dopo le parole «Forze armate» inserire le parole «, compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle unità di personale incrementate dal decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020,».

        Al comma 1 sostituire le parole «euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936» con le seguenti: «euro 78.843.833,01 per l'anno 2020, di cui euro 53.285.993,01».

        Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

        Â«1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

        1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

        Conseguentemente, al comma 8 le parole euro 105.368.367 sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «euro 124.273.424,01» e le parole «euro 2.512.957» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «21.418.014,01».