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Articolo aggiuntivo n. 72.0.7 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 72.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure di sostegno a favore dei cittadini-italiani all'estero richiedenti il rimpatrio)

        1. Allo scopo di agevolare il rimpatrio urgente dei cittadini italiani all'estero e dei loro congiunti, impossibilitati a tornare nel territorio dello Stato italiano dall'improvvisa interruzione delle comunicazioni aeree, marittime e terrestri determinata localmente dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia da coronavirus, nello stato di previsione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per il 2020 è iscritto uno stanziamento pari ad euro 1.000.000.

        2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato prioritariamente al potenziamento dei servizi di assistenza espletati dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero al rafforzamento della sala operativa istituita presso la Farnesina, per incrementarne il personale e le dotazioni, nonché alla copertura delle spese necessarie al pagamento dei voli da effettuare per rimpatriare urgentemente i cittadini italiani che si trovassero in condizioni comprovate di particolare necessità

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-22, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».