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Proposta di modifica n. 79.2 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 79.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Apportare le seguenti modifiche:

        - al comma 2, sostituire le parole: «imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico,» con le seguenti: «imprese italiane titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac»;

        - al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero de1l'Economia e delle Finanze si impegna all'aumento di capitale del1 società di cui al comma 3, ricercando soci e partner commerciali nel settore dell'aviazione commerciale, ponendo come condizione necessaria alla partecipazione la salvaguardia e il potenziamento dell'attuale hub della società di cui al comma 3.»;

        - dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

        Â«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti non regolamentari, di cui al comma 4, ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla trasmissione, di un parere vincolante ai fini della loro adozione.;

        4-ter. La nuova società costituita ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, valutando altresì l'eventuale impiego del personale di altre società di trasporto aereo operanti sul territorio nazionale e attualmente in liquidazione.»;

        - al comma 7 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni»;

        - sostituire il comma 8 con il seguente:

        Â«8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

            - quanto a 500 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126;

            - quanto a 200 milioni per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».