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Proposta di modifica n. 78.2 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 78.

testo emendamento del 31/03/20

All'articolo 78, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        Â«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        ''5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.''.

        1-bis.Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

        1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

        1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

        1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

            a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;

            b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

            c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

            d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

        1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».