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Proposta di modifica n. 102.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 102.

testo emendamento del 31/03/20

Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Alla luce delle criticità derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per i candidati della prima sessione - anno 2020 - degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il tirocinio si considera svolto all'interno del Corso di studi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018. I soggetti di cui al precedente periodo, che abbiano svolto il tirocinio ai sensi della disposizione citata, si considerano conseguentemente abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo».