presentato il 31/03/2020 in V Bilancio del Senato da Maria Domenica CASTELLONE (M5S) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 31/03/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per personale emergenza sanitaria territoriale 118)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SarsCoV-2, le Regioni e le Province autonome, durante la fase di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:
a) garantiscono al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;
b) si adoperano affinchè il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;
c) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020;
d) riconoscere l'indennità di rischio biologico per il personale sanitario del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;
e) corrispondere un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici convenzionati che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;
f) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al servizio Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».