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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 31/03/20

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        Â«3-bis. Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100% rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese. Gli oneri economici, quantificabili in 500 milioni sono a carico dei bilanci aziendali».