Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 57.5 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 31/03/20

Al comma 3, le parole: «500 milioni», sono sostituite dalle parole: «due miliardi».

        Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

        Â«4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a 1 miliardo cinquecento milioni di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 12-bis e per la restante parte pari a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126.

        4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».