presentato il 31/03/2020 in V Bilancio del Senato da Matteo RICHETTI (Misto) e altri
testo emendamento del 31/03/20
Al comma 3, le parole: «500 milioni», sono sostituite dalle parole: «due miliardi».
Il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a 1 miliardo cinquecento milioni di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 12-bis e per la restante parte pari a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».