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Proposta di modifica n. 49.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)

testo emendamento del 31/03/20

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1:

            1) sostituire le parole: «9 mesi» con le seguenti: «un anno»;

            2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;

            3) alla lettera f) dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» aggiungere le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;

            4) sostituire la lettera g) con la seguente:

        Â«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come ''sofferenze'' o ''inadempienze probabili'' ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di ''impresa in difficoltà'' ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»;

            5) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

        Â«m-bis) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.»

        b) Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        Â«1-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».