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Proposta di modifica n. 62.21 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 31/03/20

Al comma 2, sostituire le parole: «Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro», con le parole: «Per i soggetti esercenti attività d'impresa con meno di 500 dipendenti e per i soggetti esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato», e le parole: «31 marzo», con le parole: «30 aprile».

        Al comma 3, sostituire le parole: «e Piacenza», con le parole: «, Piacenza, Brescia, Lecco, Mantova, Parma, Rimini, Pesaro e Urbino».

        Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le parole: «1 gennaio 2021», e le parole: «maggio 2020», con le parole: «gennaio 2021».

        Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        Comma 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.