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Articolo aggiuntivo n. 77.0.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 77.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. G/1766/199/5)

testo emendamento del 31/03/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 11.370.00 euro per il 2020.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

            a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

            b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».