presentato il 31/03/2020 in V Bilancio del Senato da Dario PARRINI (PD) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 31/03/20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 112-bis.
(Tavolo di confronto)
1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del Ministero dell'interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle modalità di sospensione, con eventuale rinegoziazione, delle rate di mutuo in scadenza nel corso del 2020, nonché delle rate di restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, da definirsi con il concorso della Cassa depositi e prestiti entro il 30 aprile 2020. Il tavolo esamina inoltre le perdite di gettito relative alle entrate locali, nonché le esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.
2. Con riferimento ai mutui degli enti locali che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, al fine di assicurare effetti analoghi a quelli oggetto del periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese.
3. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive condizioni delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione non considerano gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, anche con riferimento agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dei provvedimenti di volta in volta emanati ai sensi del presente articolo e dell'evoluzione dell'emergenza in corso».