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Proposta di modifica n. 3.59 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 23/07/18

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.