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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 31/03/20

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1 è inserito il seguente:

        Â«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A».

        2. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)

        1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.

        2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali».