Proposta di modifica n. 65.25
al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 65.
presentato il 31/03/2020 in V Bilancio del Senato da Daniele MANCA (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)
testo emendamento del 31/03/20
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».