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Proposta di modifica n. 4.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 31/03/20

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. Nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano anche aree idonee per garantire la dialisi a pazienti affetti da SARS COV2 o a pazienti che siano posti in quarantena perché ritenuti sospetti da affezione SARS COV2, individuando strutture e trasporti in sicurezza per i pazienti e sanitari.

        1-ter. Al fine di garantire i posti letto necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con il Dipartimento della Protezione civile, valutano prioritariamente soluzioni che consentano di utilizzare strutture ed edifici sanitari già esistenti e inutilizzati e che abbiano adeguate condizioni igienico-sanitarie.

        1-quater. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nonché per tutelare le famiglie del personale sanitario, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano aree idonee per consentire al personale sanitario impegnato nell'emergenza di soggiornarvi, su base volontaria e alla fine del proprio turno di lavoro, senza tornare al proprio domicilio. Per la medesima finalità gli immobili di cui all'articolo 6, comma 7, del presente decreto, sono altresì destinati all'alloggio dei medici e di tutto il personale sanitario impegnato quotidianamente negli ospedali e nei presidi dedicati al triage del COVID-19».