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Articolo aggiuntivo n. 9.018 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali in una situazione di grave pregiudizio per il porto di Genova causato dall'evento di cui al presente provvedimento, l'autorizzazione attualmente in corso e rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 è prorogata per 5 anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di due milioni di euro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo sarà erogato dall'Autorità di Sistema Portuale a fronte di avviamenti integrativi/straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal e che dovranno essere valorizzati utilizzando il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Menù Varie nei primi sei mesi dell'anno 2018. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal citato contributo non potranno essere computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 ai fini IMA.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Autorità di Sistema portuale.