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Articolo aggiuntivo n. 9.013 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di sostegno alla connettività di Genova e delle Liguria).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione della nuova diga foranea del Porto di Genova di cui alla Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Invitalia in data 3 agosto 2017.
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere, il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere.