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Proposta di modifica n. 56.14 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 56.

testo emendamento del 31/03/20

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

        b) al comma 3, sostituire le parole: «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con le seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1º settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;

        d) al comma 5, dopo la parola: «2003» aggiungere le seguenti: «e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».