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Articolo aggiuntivo n. 9.09 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge n. 84 del 1994 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.