Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 56.38 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 56.
  • status: Respinto

testo emendamento del 31/03/20

Apportare le seguenti modifiche:

            c) al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

            d) al comma 7, sostituire le parole: «ha natura sussidiaria ed» con le seguenti: «, a prima richiesta,»;

            e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        Â«7-bis. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da ''Covid-19'', le banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono richiedere, a fronte delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese ai sensi del presente articolo, di essere assistite dalla garanzia, a prima richiesta, dello Stato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'esposizione assunta».