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Articolo aggiuntivo n. 28.0.3 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 31/03/20

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.

(Indennità lavoratori domestici)

        1. Ai lavoratori domestici assunti alla data del 23 febbraio 2020, con contratto di lavoro che sia cessato nei successivi mesi di marzo e di aprile per licenziamento da parte del datore di lavoro, è riconosciuta un'indennità pari a un dodicesimo dell'importo annuo del contratto cessato e comunque non superiore a 1.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

        2 L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda e fino a concorrenza del limite previsto di 750 milioni di euro. L'INPS verifica la sussistenza dei relativi presupposti, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di scostamento tra le domande e le disponibilità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotta gli opportuni provvedimenti.

        3. In caso di riassunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, è riconosciuta al lavoratore la contribuzione previdenziale e assistenziale figurativa relativa all'indennità di cui al presente articolo.

        4. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 750 milioni per l'anno 2020 per quanto previsto dal comma 2 e di 250 milioni per quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta «quota 100») è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti».