Proposta di modifica n. 9.14 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 9.
argomenti:
iva
   

testo emendamento del 15/10/18

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.
(Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.
  2. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra, le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge n. 84 del 1994 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali in una situazione di grave pregiudizio per il porto di Genova causato dall'evento, di cui al presente provvedimento, l'autorizzazione attualmente in corso e rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 è prorogata per 5 anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di 2 milioni di euro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dall'Autorità a fronte di avviamenti integrativi/straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal e che dovranno essere valorizzati utilizzando il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini nei primi sei mesi dell'anno 2018. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo non possono essere computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento.

Art. 9-quater.
(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario delegato mette a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo.
  Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.