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Articolo aggiuntivo n. 54.0.2 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 54.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 31/03/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

        1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: ''esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali'', sono soppresse.''.

        2. I residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.

        3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 50 per cento dell'attivo di esercizio risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».