Proposta di modifica n. 19.17
al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
presentato il 31/03/2020 in V Bilancio del Senato da Matteo RICHETTI (Misto) e altri
testo emendamento del 31/03/20
All'articolo 19, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
«5-bis. Al fine di consentire un tempestivo pagamento di quanto previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione.».