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Articolo aggiuntivo n. 72.0.12 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 72.

testo emendamento del 31/03/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

        1. All'articolo 30, comma 5-bis del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole ''previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.'', è aggiunta la seguente frase: ''Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività''.

        2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l'esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell'esecuzione del contratto di somme in favore dell'esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell'emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di rating nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

        3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie.

        4. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

            a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

            b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

                (i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

                (ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

            c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

        5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 125 le parole ''almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili'' sono sostituite dalle seguenti ''una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento'';

            b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

        ''125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

        125-ter. L'opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 141-ter, in caso di opzione di cui al comma 125-bis con effetto dal 1º gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12 per cento e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.

        125-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-bis, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ.'';

            c) al comma 126, le parole ''20 per cento'' sono sostitute dalle parole ''12 per cento'';

            d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

        ''141-ter. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-bis non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter''.»