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Articolo aggiuntivo n. 7.02 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ex comma 3 dello stesso articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.
  2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge n. 84 del 1994. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1o gennaio al 31 luglio 2020.
  3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1o settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.
  4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.