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Articolo aggiuntivo n. 13.0.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 31/03/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in merito al personale esercente le professioni sanitarie)

        1. Gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento, in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di procedimenti giudiziali proposti nei loro confronti per fatti avvenuti nell'esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

        2. Per i soli procedimenti giudiziali e stragiudiziali relativi ai fatti di cui al comma 1, le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo l'esercente la professione sanitaria. Non si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo. 3. In deroga a quanto previsto all'articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

        4. Sono sospesi altresì per il medesimo periodo di cui al comma 3 tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, presso le commissioni di albo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.e presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Per il medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, incluso quello relativo all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».