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Articolo aggiuntivo n. 68.0.4 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 68.

testo emendamento del 31/03/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

        1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'art, 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

        2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 D.lgs 241/97.

        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro dal 2020, si provvede a decorrere dal 2020, attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.