Proposta di modifica n. 22.31 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 31/03/20

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

        Â«6-bis. Al fine di consentire un tempestivo pagamento del trattamento previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione».