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Proposta di modifica n. 1.51 al ddl C.2407 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 04/03/20

  Al comma 1, premettere le parole: Limitatamente al Governo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,   Conseguentemente,
   al comma 2, sopprimere la lettera b);
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.