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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl C.2407 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 04/03/20

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4 e sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 3-quater.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2407 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il disegno di legge n. 2407 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto originariamente da 6 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 9 articoli, per un totale di 43 commi; il provvedimento appare riconducibile alla ratio unitaria enunciata nel preambolo di ridefinire l'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica; potrebbe essere oggetto di approfondimento la completa riconducibilità a tale perimetro delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, all'articolo 3-quater e all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, le quali, pur intervenendo in materia di istruzione e formazione, dispongono su aspetti ulteriori rispetto all'assetto del Governo; in particolare, l'articolo 3-ter infatti, al comma 1, dispone in materia di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca e, al comma 2, prevede una valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale ai fini dei concorsi del pubblico impiego; l'articolo 3-quater posticipa dall'anno accademico 2020/2021 all'anno accademico 2021/2022 l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 in materia di reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; i commi 2-bis e 2-ter dispongono un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa alle spese di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente;
   per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 43 commi del provvedimento 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede in particolare l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 decreti ministeriali;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   il comma 1 dell'articolo 2 presenta, ai capoversi articolo 50, comma 1, e 51-ter, comma 1, una lunga elencazione delle aree funzionali, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università, che sarebbe forse risultata di più facile lettura se articolata in lettere;
   il medesimo comma 1 dell'articolo 2, capoverso articolo 50, comma 1, indica, tra le aree funzionali del Ministero dell'istruzione «altre competenze assegnate dalla legge 15 luglio 2015, n. 107, nonché dalla legislazione vigente», definizione che necessiterebbe di ulteriore specificazione; inoltre, la disposizione fa riferimento al «sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione» anziché, come corretto, al «sistema integrato di educazione e istruzione»;
   la medesima disposizione, al successivo capoverso articolo 51-ter, comma 1, cita lo «European Research Infrastructure Consortium (ERIC)» di cui al regolamento (CE) n. 723 del 2009; il richiamato regolamento ha però una traduzione ufficiale in italiano che utilizza l'espressione «Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)», espressione che dovrebbe essere utilizzata anche nel testo; si richiama in proposito il paragrafo 4, lettera m), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, il quale prescrive di evitare «l'uso di termini stranieri, salvo che non siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente»;
   la medesima disposizione, al successivo capoverso articolo 5-quater, comma 1-bis, prevede un incremento di dieci unità della dotazione organica dell'ANVUR; al riguardo, a fini di maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno riportare nel testo anche la dotazione organica complessiva dell'Agenzia, indicata nella relazione tecnica in 45 unità;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   il comma 1 dell'articolo 3-bis autorizza l'adozione di un regolamento di delegificazione in materia di disciplina delle funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi e di reclutamento mediante concorso selettivo dei medesimi dirigenti tecnici; la disposizione prevede le norme generali regolatrici della materia e individua le norme legislative da abrogare a far data dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; si ricorda tuttavia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012, ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;
   il comma 6 dell'articolo 2 prevede che i nuovi regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università, ivi compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia avvenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (si vedano da ultimo i pareri resi sui decreti-legge n. 104 del 2019 e n. 86 del 2018, rispettivamente nelle sedute del 12 novembre 2019 e del 2 agosto 2018);
   la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3-ter prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vale a dire l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che assume un improprio valore regolamentare;
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; il Governo ha trasmesso in data 16 gennaio 2020 la dichiarazione di esenzione dall'AIR, prevista dall'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017;
  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, capoversi articolo 50, comma 1, 51-ter, comma 1 e 51-quater, comma 1-bis;

  Il Comitato raccomanda altresì:
   provveda il Legislatore, per le motivazioni espresse in premessa, ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora — nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988.

A.C. 2407 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: «11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

  3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 2.
(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«Capo XI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 49.
(Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50.
(Aree funzionali)

  1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione.

Art. 51.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Capo XI-bis
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 51-bis.
(Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
  2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 51-ter.
(Aree funzionali)

  1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Art. 51-quater.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.».

  2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 3.
(Ripartizione delle strutture e degli uffici)

  1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.
  3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
  6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
  7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
  9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

Articolo 4.
(Disposizioni finali e transitorie)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.
  2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.
  3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.
  6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.
  7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
  8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
  9. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bis e 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
  10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.
  12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2407 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 3, le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca» e le parole: «e di 80.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 80.000 annui».

  All'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;
   al comma 1, capoverso Art. 50, comma 1, le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione», dopo le parole: «esigenze formative;» sono inserite le seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;», dopo le parole: «programmi operativi» sono inserite le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione», dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» sono inserite le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;» e dopo le parole: «nonché dalla vigente legislazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni»;
   al comma 1, capoverso Art. 51, comma 1, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
   al comma 1, capoverso Art. 51-bis, comma 1, le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica»;
   al comma 1, capoverso Art. 51-ter, comma 1, le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;», le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» sono sostituite dalle seguenti: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», le parole: «in materia universitaria e alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione», le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione delle norme europee e internazionali», dopo le parole: «completamento dell'autonomia universitaria» sono inserite le seguenti: «e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «formazione di grado universitario» sono inserite le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale», dopo le parole: «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» sono inserite le seguenti: «e accademica», dopo le parole: «sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca», le parole: «comunitario ed» sono sostituite dalle seguenti: «europeo e», dopo le parole: «programmi operativi» è inserita la seguente: «nazionali» e dopo le parole: «diffusione della cultura scientifica» sono inserite le seguenti: «e artistica»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):
   a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro – ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a quindici unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti»;
   al comma 2, le parole: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  All'articolo 3:
   al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»;
   al comma 2, dopo le parole: «sono assegnate» sono inserite le seguenti: «le strutture,» e dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»;
   i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
  5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza»;
   al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti»;
   i commi 7 e 8 sono soppressi;
   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   “f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale”.
  9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – (Funzione dirigenziale tecnica) – 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri regolatori:
   a) accesso riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo;
   b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, a cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;
   c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;
   d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;
   e) previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;
   f) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione.
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.
  Art. 3-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca) – 1. All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine”.
  2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), la parola: “comunque” è sostituita dalla seguente: “prioritariamente”;
   b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
  “3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso”;
   c) all'articolo 52, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater”.
  Art. 3-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
  2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.
  3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “fino all'anno accademico 2017-2018 incluso” sono sostituite delle seguenti: “fino all'anno accademico 2020/2021 incluso”».

  All'articolo 4:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una prevista in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro»;
   al comma 3, le parole: «nonché il successivo conferimento degli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca»;
   al comma 7, le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate»;
   al comma 12, le parole: «regolarità amministrativo» sono sostituite dalle seguenti:«regolarità amministrativa».

  All'articolo 5:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
  È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A

(articolo 3, comma 3-bis)

Dirigenti di prima fascia Dirigenti di seconda fascia III area funzionale II area funzionale I area funzionale
Ministero dell'istruzione 25 381 2.307 2.909 322
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

6

130

di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva 190
Ministero dell'università e della ricerca 6 35 195 244 28
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

3

60

Totale 31 416 2.502 3.153 350

                                                        ».

A.C. 2407 – Proposte emendative

ART. 1.
(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 3-bis, 4 e 5.