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Proposta di modifica n. 7.1 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 7.
  • presentato il 04/03/2020 in II Giustizia della Camera dai Relatori.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 04/03/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Obbligo di costituzione di parte civile)

  1. È fatto obbligo alle strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1, di costituirsi parte civile nei processi per i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del predetto personale.