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Articolo aggiuntivo n. 6.05 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno all'intermodalità ferroviaria del Porto di Genova).

  1. Per la durata di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è riconosciuto un contributo pari a euro 4 per treno/km alle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettera g), del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2017, n. 125, per traffico di treni completi con origine ovvero destinazione porto di Genova.
  2. Il contributo di cui al comma precedente non è cumulabile con altri contributi denominati Ferrobonus previsti da altre norme vigenti.
  3. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il porto di Genova, viene riconosciuto al concessionario del servizio, per 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
  5. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.